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Legge 27 aprile 1981, n. 167 · Legge 27 aprile 1981, n. 167 — Miglioramenti al trattamento di quiescenza e perequazione automatica delle pensioni a carico della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari

Legge 27 aprile 1981, n. 167 Art. 11

In KraftAmtlicher Text

Il contributo complessivo di cui al primo e secondo comma dell'articolo 10 e' comprensivo: a) di una quota destinata alla copertura degli oneri per l'erogazione dell'indennita' integrativa speciale di cui all' articolo 5 della legge 22 novembre 1962, n. 1646 , ed alla legge 31 luglio 1975, n. 364 ; b) della quota residua, destinata a copertura degli altri oneri per l'erogazione dei trattamenti di quiescenza a carico della Cassa. Ai fini della rideterminazione del contributo, di cui al secondo comma dell'articolo 10: 1) la quota di cui alla precedente lettera a) viene adeguata moltiplicandone l'ammontare annuo riferito al 1 gennaio per il rapporto tra il corrispondente valore dell'indennita' integrativa speciale e l'analogo valore al 1 gennaio dell'anno precedente; 2) la quota di cui alla precedente lettera b) viene adeguata applicando al relativo ammontare riferito al 1 gennaio la variazione percentuale dell'indice stabilito dall' articolo 2 della legge 29 aprile 1976, n. 177 ; 3) i nuovi importi delle quote predette vengono arrotondati a mille lire, trascurando la frazione non superiore a cinquecento lire e computando per mille lire la frazione superiore. Per l'anno 1980, le quote di cui alle precedenti lettere a) e b) sono stabilite, rispettivamente, in L. 400.000 e L. 900.000.