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Legge 27 aprile 1981, n. 167 · Legge 27 aprile 1981, n. 167 — Miglioramenti al trattamento di quiescenza e perequazione automatica delle pensioni a carico della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari

Legge 27 aprile 1981, n. 167 Art. 14

In KraftAmtlicher Text

Ai fini delle sovvenzioni contro cessioni del quinto della retribuzione, a modifica ed integrazione di quanto disposto alle lettere c) e d) dell'articolo 2 della legge 19 ottobre 1956, n. 1224 , e successive modificazioni, la determinazione della quota massima cedibile dall'ufficiale giudiziario, dall'aiutante ufficiale giudiziario e dal coadiutore, si effettua con i criteri indicati alla lettera a) dell'articolo 2 della legge 19 ottobre 1956, n. 1224 , assumendo come retribuzione annua contributiva il trattamento economico minimo garantito di cui all'ultimo comma dell'articolo 10 della presente legge.