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Legge 11 maggio 1981, n. 213 · Legge 11 maggio 1981, n. 213 — Modificazioni al regime fiscale degli spiriti

Legge 11 maggio 1981, n. 213 Art. 13

In KraftAmtlicher Text

L'abbuono dell'imposta di fabbricazione e degli eventuali diritti erariali gravanti sui prodotti esportati e' accordato di ufficio secondo le condizioni e le modalita' stabilite con decreto del Ministro delle finanze dopo che l'Amministrazione abbia accertato l'avvenuta esportazione. La disposizione del precedente comma si applica anche nei confronti dei prodotti esportati prima dell'entrata in vigore della presente legge e per i quali gli interessati non hanno presentato o hanno presentato in ritardo domanda di abbuono a condizione che anche in questi casi l'Amministrazione abbia accertato l'avvenuta esportazione. Si fanno in ogni caso salvi gli effetti dei rapporti gia' definiti.