Legge 14 maggio 1981, n. 219 Art. 13Alienazione degli immobili
TITOLO II RICOSTRUZIONE E RIPARAZIONE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE E DELLE OPERE PUBBLICHE CAPO I. INTERVENTI REGIONALI.
((In caso di alienazione di unita' immobiliari aventi titolo ai benefici disposti dalla presente legge e ricadenti nei comuni disastrati il diritto ai contributi spettante al dante causa si trasferisce all'acquirente)) . Il conduttore dell'alloggio ceduto in locazione prima del terremoto ha diritto alla prelazione nel caso di vendita delle unita' immobiliari ricostruite o riparate e puo' esercitare tale diritto entro cinque anni dalla data di ultimazione dei lavori. Gli aumenti dei canoni di affitto in atto alla data del sisma e derivanti dall'applicazione della legge 27 luglio 1978, n. 392 , saranno corrisposti dai locatari in misura costante annua del 50 per cento, a partire dalla data di ultimazione dei lavori.