Legge 25 maggio 1981, n. 307 Art. 4
Nel registro generale dei testamenti devono essere iscritti i seguenti atti: 1) testamenti pubblici; 2) testamenti segreti; 3) testamenti speciali; 4) testamenti olografi depositati formalmente presso un notaio; 5) verbale di pubblicazione dei testamenti olografi non contemplati nel numero precedente; 6) ritiro dei testamenti segreti ed olografi depositati formalmente presso un notaio; revocazione nonche' revocazione della revocazione delle disposizioni a causa di morte, sempre che siano fatte con un nuovo testamento, che secondo i numeri precedenti debba essere iscritto, o con atto ricevuto da notaio in presenza di due testimoni, ai sensi degli articoli 680 e 681 del codice civile .