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Legge 25 maggio 1981, n. 307 · Legge 25 maggio 1981, n. 307 — Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla istituzione di un sistema di registrazione dei testamenti, firmata a Basilea il 16 maggio 1972

Legge 25 maggio 1981, n. 307 Art. 7

In KraftAmtlicher Text

Per il rilascio del certificato di cui al primo comma dell'articolo precedente e' dovuto al registro generale il pagamento della tassa di lire diecimila; il richiedente deve, inoltre, anticipare l'importo dei valori bollati. Per ogni richiesta di iscrizione di cui all'articolo 5 nel registro di uno degli Stati aderenti alla convenzione di Basilea, ovvero del certificato di cui al secondo comma dell'articolo 6, e' dovuto al registro generale il doppio del diritto fisso previsto dal secondo comma dell'articolo 28 della tariffa notarile approvata con decreto ministeriale 20 giugno 1973. I certificati richiesti per esclusivo uso di ufficio dalle amministrazioni dello Stato o dalle istituzioni pubbliche di beneficenza sono rilasciati gratuitamente.