Legge 25 maggio 1981, n. 385 Art. 1
Il presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire alla convenzione sulle sostanze psicotrope, adottata a Vienna il 21 febbraio 1971.
Il presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire alla convenzione sulle sostanze psicotrope, adottata a Vienna il 21 febbraio 1971.