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Legge 5 agosto 1981, n. 416 · Legge 5 agosto 1981, n. 416 — Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria

Legge 5 agosto 1981, n. 416 Art. 36Risoluzione del rapporto di lavoro

TITOLO II PROVVIDENZE PER L'EDITORIA

In KraftAmtlicher Text

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1. I dipendenti delle aziende di cui all'articolo 35 per le quali sia stata dichiarata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale la situazione di crisi occupazionale, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni nel periodo di godimento del trattamento di integrazione salariale, ovvero per licenziamento al termine del periodo di integrazione salariale di cui al citato articolo 35, hanno diritto, in aggiunta alle normali competenze di fine rapporto, ad una indennita' pari all'indennita' di mancato preavviso e, per i giornalisti, ad una indennita' pari a quattro mensilita' di retribuzione. I dipendenti di cui al presente comma sono esonerati dall'obbligo del preavviso in caso di dimissioni.

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