Legge 5 agosto 1981, n. 416 Art. 4
TITOLO I DISCIPLINA DELLE IMPRESE EDITRICI DI QUOTIDIANI E PERIODICI
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 FEBBRAIO 1987, N. 67)) ((7))
--------------- AGGIORNAMENTO (7) La L. 25 febbraio 1987, n. 67 ha disposto la seguente interpretazione autentica dei commi 2 e 3 dell'art. 4 della legge 5 agosto 1981, n. 416 : "il controllo e' definito ai sensi del primo comma dell'articolo 2359 del codice civile nonche' ai sensi dell' ottavo comma dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416 , come modificato dalla presente legge. I rapporti di cui al richiamato ottavo comma dell'articolo 1 sono rilevanti ai fini della individuazione della posizione di controllo, anche quando sono posti in essere nei confronti della societa' editrice da parte di societa' direttamente o indirettamente controllate. Il collegamento e' definito ai sensi del secondo comma dell'articolo 2359 del codice civile . Ai fini della individuazione della posizione di collegamento, e' rapporto di collegamento anche quello che si realizza attraverso una societa' direttamente o indirettamente controllata".