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Legge 5 agosto 1981, n. 416 · Legge 5 agosto 1981, n. 416 — Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria

Legge 5 agosto 1981, n. 416 Art. 44Sanatoria

TITOLO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

In KraftAmtlicher Text

Sono fatti salvi i rapporti giuridici sorti, restano validi i provvedimenti adottati e continuano ad avere efficacia gli atti amministrativi posti in essere in applicazione delle norme del decreto-legge 15 febbraio 1980, n. 27 , e del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 167 . Si conferma l'autorizzazione all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta a corrispondere, con i fondi tratti dai contributi ad esso dovuti a norma della legge 28 marzo 1956, n. 168 , e successive modificazioni, integrati con il contributo straordinario dello Stato impegnato alla data di entrata in vigore della presente legge e sulla base dei criteri stabiliti nei provvedimenti e negli atti amministrativi di cui al primo comma del presente articolo, alle imprese editrici di giornali quotidiani e periodici le integrazioni sul prezzo della carta utilizzata fino al 30 giugno 1979 ed alle agenzie di stampa i contributi per il periodo 1 luglio 1978-30 giugno 1979.