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Legge 5 agosto 1981, n. 416 · Legge 5 agosto 1981, n. 416 — Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria

Legge 5 agosto 1981, n. 416 Art. 47Iscrizioni e comunicazioni al registro nazionale della stampa

TITOLO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

In KraftAmtlicher Text

Le comunicazioni di cui al settimo comma dell'articolo 1, relative a situazioni verificatesi prima della istituzione del registro nazionale della stampa di cui all'articolo 11, devono essere effettuate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fermo quanto disposto dal comma precedente, le disposizioni di attuazione di cui all'articolo 54 fissano i termini entro i quali gli editori e gli imprenditori di cui, rispettivamente, al secondo ed al quarto comma dell'articolo 11 devono provvedere, in sede di prima applicazione della presente legge, ad adempiere agli obblighi di iscrizione e di comunicazione al registro nazionale della stampa previsti dalla legge stessa.