Legge 5 agosto 1981, n. 416 Art. 52Cooperative nel settore giornalistico
TITOLO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Ai fini della presente legge si intendono per cooperative giornalistiche anche quelle che entro il 31 dicembre 1980 risultano gia' costituite tra giornalisti e poligrafici nonche' le cooperative femminili aderenti alle associazioni nazionali di rappresentanza del movimento cooperativo anche se costituite da non giornalisti professionisti, editrici di giornali regolarmente registrati presso la cancelleria del tribunale entro la stessa data.