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Legge 5 agosto 1981, n. 441 · Legge 5 agosto 1981, n. 441 — Vendita a peso netto delle merci

Legge 5 agosto 1981, n. 441 Art. 6

In KraftAmtlicher Text

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce con proprio decreto, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni nazionali di categoria piu' rappresentative della produzione, del commercio, della cooperazione e dei consumatori e l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI): a) i termini e i criteri per scaglionare nel quinquennio l'adeguamento degli strumenti metrici; b) gli involgenti protettivi non rientranti nella tara; c) I prodotti che possono essere venduti a pezzo e quelli che possono essere venduti a collo in imballaggi e confezioni standardizzati, nonche' le caratteristiche degli imballaggi e delle confezioni da usare nel commercio; d) la suddivisione degli strumenti per pesare secondo le classi di precisione, nonche' i settori merceologici di impiego degli strumenti stessi; e) ogni altra norma per l'esecuzione della presente legge. ((Fino al 31 dicembre 1985, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato presentera' al Parlamento una relazione semestrale sullo stato di attuazione della presente legge)) .