Legge 5 agosto 1981, n. 450 Art. 2
Il numero 2) del secondo comma dell'articolo 7 della legge 13 luglio 1965, n. 882 , e' sostituito dal seguente: "2) abbiano conseguito in un Conservatorio statale o altro analogo istituto legalmente riconosciuto uno dei seguenti titoli: a) diploma di composizione; b) diploma per strumentazione per banda; c) diploma di canto corale; d) licenza di compimento medio di composizione; e) licenza di compimento inferiore di composizione".