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Legge 23 settembre 1981, n. 533 · Legge 23 settembre 1981, n. 533 — Delega al Governo per il definitivo riordinamento delle pensioni di guerra

Legge 23 settembre 1981, n. 533 Art. 2Decorrenza dei benefici

In KraftAmtlicher Text

La decorrenza dei benefici da accordarsi in relazione ai criteri direttivi di cui alla presente legge dovra' essere stabilita come in appresso: 1 luglio 1981 per i benefici concessi in attuazione dei criteri contemplati nelle lettere b), c), d), e), f) e g) del precedente articolo 1; 1 gennaio 1982 per i benefici concessi in attuazione dei criteri previsti dalla lettera a) dell'articolo stesso.