Legge 6 ottobre 1981, n. 564 Art. 12
Gli articoli 15 e 16 della legge 6 giugno 1975, n. 197 , sono abrogati. Ai sensi del primo comma dell'articolo 1 della legge 5 giugno 1973, n. 348 , per "il dipendente personale" deve intendersi anche il personale di condotta e scorta treni in sosta di servizio. Tutto il personale addetto all'esercizio e alla manutenzione degli impianti e' ammesso alle mense aziendali nelle giornate in cui presta servizio.