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Legge 22 ottobre 1981, n. 593 · Legge 22 ottobre 1981, n. 593 — Snellimento delle procedure di liquidazione relative ai danni di guerra, alle requisizioni ed ai danni alleati, ai debiti contratti dalle formazioni partigiane e soppressione del commissariato per la sistemazione e la liquidazione dei contratti di guerra

Legge 22 ottobre 1981, n. 593 Art. 14Assunzioni temporanee di personale

In KraftAmtlicher Text

Per provvedere alle eccezionali esigenze derivanti dall'applicazione della presente legge, il Ministero del tesoro e' autorizzato, fino al 31 marzo 1985, ad effettuare assunzioni temporanee di personale nel limite di un contingente massimo di 200 unita' da assegnare ai servizi centrali e periferici, in base alle rispettive esigenze. Il personale in questione viene assunto per un periodo massimo di sei mesi nell'anno solare, con l'osservanza delle norme sul collocamento e con le modalita' che saranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro. Le unita' che vengono meno per un qualsiasi motivo, nel corso del periodo, possono essere reintegrate.