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Legge 22 ottobre 1981, n. 593 · Legge 22 ottobre 1981, n. 593 — Snellimento delle procedure di liquidazione relative ai danni di guerra, alle requisizioni ed ai danni alleati, ai debiti contratti dalle formazioni partigiane e soppressione del commissariato per la sistemazione e la liquidazione dei contratti di guerra

Legge 22 ottobre 1981, n. 593 Art. 17Soppressione della Direzione generale per il risarcimento dei danni di guerra e dei reparti danni di guerra delle intendenze di finanza

In KraftAmtlicher Text

La Direzione generale per il risarcimento dei danni di guerra, istituita transitoriamente presso il Ministero del tesoro con decreto luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 532 , e' soppressa a partire dal 1 aprile 1985. Dalla stessa data sono soppressi i reparti danni di guerra delle intendenze di finanza. Ferma restando la consistenza numerica del personale del quadro B della tabella VII allegato II del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , con decreto del Ministro del tesoro sara' provveduto alla ristrutturazione delle direzioni generali del Ministero del tesoro, riordinando l'eventuale materia residua di competenza della soppressa Direzione generale dei danni di guerra. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con quello delle finanze, sara' riordinata la materia residua dei reparti danni di guerra.