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Legge 22 ottobre 1981, n. 593 · Legge 22 ottobre 1981, n. 593 — Snellimento delle procedure di liquidazione relative ai danni di guerra, alle requisizioni ed ai danni alleati, ai debiti contratti dalle formazioni partigiane e soppressione del commissariato per la sistemazione e la liquidazione dei contratti di guerra

Legge 22 ottobre 1981, n. 593 Art. 7Liquidazioni forfettarie di danni di guerra

In KraftAmtlicher Text

L'indennizzo concedibile, a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 968 , e successive modificazioni, per i danni denunciati in misura non superiore a L. 30.000 per ciascuna domanda, viene commisurato in tutti i casi alla base forfettaria di L. 30.000, al netto della vetusta', da moltiplicare, a seconda della localita' dei danni, per il coefficiente 5,8 o 15, anche in esecuzione di decisione di un ricorso o di una opposizione. Il beneficio del precedente comma va esteso ai destinatari di provvedimenti di liquidazione di cui all'articolo 3.