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Legge 22 ottobre 1981, n. 593 · Legge 22 ottobre 1981, n. 593 — Snellimento delle procedure di liquidazione relative ai danni di guerra, alle requisizioni ed ai danni alleati, ai debiti contratti dalle formazioni partigiane e soppressione del commissariato per la sistemazione e la liquidazione dei contratti di guerra

Legge 22 ottobre 1981, n. 593 Art. 9Fabbricati di civile abitazione riparati direttamente dallo Stato - Conguaglio

In KraftAmtlicher Text

In deroga all' articolo 27 della legge 27 dicembre 1953, n. 968 , e successive modificazioni, il contributo liquidabile per i fabbricati di civile abitazione, riparati direttamente dagli uffici del genio civile, per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sia stato ancora effettuato il conguaglio previsto dal primo comma dell'articolo 24 della legge 29 settembre 1967, n. 955 , viene fissato in misura pari alla spesa sostenuta dallo Stato per i lavori di ripristino, per cui non si fa luogo ad alcun conguaglio. Tra i fabbricati suddetti, sono compresi quelli riparati direttamente dall'ufficio del genio civile nel territorio libero di Trieste a spese dello Stato o, in precedenza, dal Governo militare alleato. Sono abrogati i commi quarto , quinto e sesto dell'articolo 24 della legge 29 settembre 1967, n. 955 .