Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

Legge 4 novembre 1981, n. 628 · Legge 4 novembre 1981, n. 628 — Norme relative alla tutela della denominazione d'origine e tipica del prosciutto veneto berico-euganeo

Legge 4 novembre 1981, n. 628 Art. 11

In KraftAmtlicher Text

Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri della sanita' e dell'agricoltura e delle foreste, previo parere della regione Veneto saranno definite le norme per l'esecuzione della presente legge, concernenti in particolare: 1) le modalita' e le fasi di preparazione del prosciutto veneto berico-euganeo; 2) le modalita' per la tenuta dei registri e della documentazione di cui all'articolo 5 della presente legge; 3) la costituzione del contrassegno di cui all'articolo 4; 4) gli organismi per la vigilanza; 5) i sistemi di controllo della produzione del prosciutto e dell'applicazione delle marchiature, del sigillo e del contrassegno atti a garantire il rispetto delle norme contenute nella presente legge; 6) le modalita' per la costituzione di un consorzio volontario fra produttori singoli o associati e trasformatori, al quale spetta l'uso del marchio e la sua gestione nonche' l'incarico di vigilare sulla produzione e sul commercio del prosciutto veneto berico-euganeo. Tale consorzio dovra': a) comprendere tra i propri soci almeno il 50 per cento dei produttori ed il 50 per cento della produzione del prosciutto veneto berico-euganeo; b) essere retto da uno statuto che consenta l'ammissione nel consorzio a parita' di diritti di qualsiasi produttore del prosciutto veneto berico-euganeo; c) garantire per la sua costituzione ed organizzazione e per i mezzi finanziari di cui dispone un efficace ed imparziale svolgimento dell'incarico affidatogli. Il decreto di cui al precedente comma dovra' essere emanato entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge.