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Legge 14 novembre 1981, n. 645 · Legge 14 novembre 1981, n. 645 — Modifiche ed integrazioni al regime delle detrazioni d'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 1981

Legge 14 novembre 1981, n. 645 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

Ai fini dell'applicazione delle ritenute alla fonte di cui all' articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano in sede di conguaglio di fine anno 1981 o, se precedente, alla data di cessazione del rapporto di lavoro. In caso di rinvio del conguaglio di fine anno ai mesi di gennaio e febbraio 1982 il sostituto d'imposta, sulle somme corrisposte nel mese di dicembre, effettua le ritenute alla fonte in misura pari al 65 per cento dell'ammontare complessivo dovuto da ciascun percipiente.