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Legge 24 novembre 1981, n. 689 · Legge 24 novembre 1981, n. 689 — Modifiche al sistema penale

Legge 24 novembre 1981, n. 689 Art. 32Sostituzione della sanzione amministrativa pecuniaria alla multa o alla ammenda

SEZIONE III DEPENALIZZAZIONE DI DELITTI E CONTRAVVENZIONI

In KraftAmtlicher Text

Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali e' prevista la sola pena della multa o dell'ammenda, salvo quanto disposto, per le violazioni finanziarie, dall'articolo 39. La disposizione del precedente comma non si applica ai reati in esso previsti che, nelle ipotesi aggravate, siano punibili con pena detentiva, anche se alternativa a quella pecuniaria. La disposizione del primo comma non si applica, infine, ai delitti in esso previsti che siano punibili a querela.