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Legge 24 novembre 1981, n. 689 · Legge 24 novembre 1981, n. 689 — Modifiche al sistema penale

Legge 24 novembre 1981, n. 689 Art. 46Indebita pubblicazione di notizie concernenti un procedimento penale

CAPO II AGGRAVAMENTO DI PENE E NUOVE DISPOSIZIONI PENALI

In KraftAmtlicher Text

L' articolo 685 del codice penale e' sostituito dal seguente: "Art. 685. - (Indebita pubblicazione di notizie concernenti un procedimento penale). - Chiunque pubblica i nomi dei giudici, con l'indicazione dei voti individuali che ad essi si attribuiscono nelle deliberazioni prese in un procedimento penale, e' punito con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire cinquantamila a duecentomila".