Legge 24 novembre 1981, n. 689 · Legge 24 novembre 1981, n. 689 — Modifiche al sistema penale
Legge 24 novembre 1981, n. 689 Art. 46Indebita pubblicazione di notizie concernenti un procedimento penale
CAPO II AGGRAVAMENTO DI PENE E NUOVE DISPOSIZIONI PENALI
L' articolo 685 del codice penale e' sostituito dal seguente: "Art. 685. - (Indebita pubblicazione di notizie concernenti un procedimento penale). - Chiunque pubblica i nomi dei giudici, con l'indicazione dei voti individuali che ad essi si attribuiscono nelle deliberazioni prese in un procedimento penale, e' punito con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire cinquantamila a duecentomila".
Verweist auf
- Legge 24 novembre 1981, n. 689 Art. 685