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Legge 24 novembre 1981, n. 689 · Legge 24 novembre 1981, n. 689 — Modifiche al sistema penale

Legge 24 novembre 1981, n. 689 Art. 79Applicazione nell'ulteriore corso del procedimento

SEZIONE II APPLICAZIONE DI SANZIONI SOSTITUTIVE SU RICHIESTA DELL'IMPUTATO

In KraftAmtlicher Text

Il giudice puo' procedere ai sensi dell'articolo 77 in ogni stato e grado del procedimento, quando l'imputato ha formulato la richiesta di cui allo stesso articolo nel termine ivi previsto. ((5))

------------- AGGIORNAMENTO (5) Il D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271 ha disposto (con l'art. 234 comma 1) che:" Salvo quanto stabilito dall'articolo 248 comma 4, sono abrogati gli articoli 77 , 78 , 79 e 80 della legge 24 novembre 1981 n. 689 ." Ha inoltre disposto con l'art.248 comma 4 che:" Continuano ad osservarsi le disposizioni relative alla applicazione di sanzioni sostitutive su richiesta dell'imputato, a norma della legge 24 novembre 1981 n. 689 , se la richiesta medesima e' stata formulata anteriormente all'entrata in vigore del codice e sempre che l'interessato non si avvalga delle facolta' previste dall'articolo 247 e dal presente articolo."