Legge 24 novembre 1981, n. 689 · Legge 24 novembre 1981, n. 689 — Modifiche al sistema penale
Legge 24 novembre 1981, n. 689 Art. 83Violazione degli obblighi
SEZIONE II APPLICAZIONE DI SANZIONI SOSTITUTIVE SU RICHIESTA DELL'IMPUTATO
Colui il quale viola, in tutto o in parte, gli obblighi impostigli con la sentenza pronunciata a norma dell'articolo 77 e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. In caso di condanna la pena non puo' essere sostituita a norma di questo Capo.