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Legge 24 novembre 1981, n. 689 · Legge 24 novembre 1981, n. 689 — Modifiche al sistema penale

Legge 24 novembre 1981, n. 689 Art. 83Violazione degli obblighi

SEZIONE II APPLICAZIONE DI SANZIONI SOSTITUTIVE SU RICHIESTA DELL'IMPUTATO

In KraftAmtlicher Text

Colui il quale viola, in tutto o in parte, gli obblighi impostigli con la sentenza pronunciata a norma dell'articolo 77 e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. In caso di condanna la pena non puo' essere sostituita a norma di questo Capo.