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Legge 4 dicembre 1981, n. 720 · Legge 4 dicembre 1981, n. 720 — Modifiche ed integrazioni degli articoli 5, 6 e 10 della legge 13 agosto 1980, n. 466

Legge 4 dicembre 1981, n. 720 Art. 3

In KraftAmtlicher Text

L' articolo 10 della legge 13 agosto 1980, n. 466 , e' sostituito dal seguente: "I benefici di cui ai precedenti articoli hanno effetto dal 1 gennaio 1969. Il beneficio di cui all' articolo 3 della legge 27 ottobre 1973, n. 629 , e successive modificazioni, e' esteso ai familiari degli appartenenti alle Forze di polizia deceduti nelle circostanze indicate nell'articolo 1 della legge stessa, nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1961 e il 31 dicembre 1968. Il beneficio di cui al precedente comma e' corrisposto secondo le modalita' indicate nell'articolo 6 della presente legge".