Legge 22 gennaio 1982, n. 8 Art. 2
La durata in carica dei rappresentanti del personale facenti attualmente parte dei consigli di amministrazione e di organismi similari e' elevata a quattro anni.
La durata in carica dei rappresentanti del personale facenti attualmente parte dei consigli di amministrazione e di organismi similari e' elevata a quattro anni.