Legge 9 febbraio 1982, n. 31 Art. 13Tariffe
Titolo I ESERCIZIO IN ITALIA, DA PARTE DEGLI AVVOCATI DEGLI ALTRI STATI MEMBRI DELLE COMUNITA' EUROPEE, DI ATTIVITA' PROFESSIONALI A TITOLO DI PRESTAZIONE DI SERVIZI.
Per le attivita' professionali svolte sono dovuti agli avvocati indicati all'articolo 1 gli onorari, i diritti e le indennita' nella misura stabilita in materia giudiziale e stragiudiziale a norma del vigente ordinamento professionale.