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Legge 4 marzo 1982, n. 67 · Legge 4 marzo 1982, n. 67 — Ulteriore proroga del termine relativo alle espropriazioni ed all'esecuzione delle opere di sistemazione dell'ex promontorio di San Benigno in Genova di cui alla legge 10 maggio 1970, n. 326, di integrazione alle disposizioni del regio decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 321, convertito in legge 29 dicembre 1927, n. 2693, nonche' alle correlative disposizioni del testo unico 16 gennaio 1936, n. 801, concernente la costituzione del Consorzio autonomo del porto di Genova

Legge 4 marzo 1982, n. 67 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

In deroga a quanto stabilito dall'ultimo comma dell' articolo 1 del regio decreto-legge 6 febbraio 1927, numero 321 , convertito nella legge 29 dicembre 1927, numero 2693 , le opere per il completamento del progetto 12 agosto 1925, e sue successive modificazioni, potranno essere eseguite a cura del Consorzio autonomo del porto di Genova sia direttamente sia attraverso rapporti convenzionali, tali da garantire la conservazione della proprieta' privata, con i proprietari delle aree comprese nel progetto medesimo. Le convenzioni attuative dovranno vincolare la parte privata alla destinazione ad uso di interesse portuale delle opere realizzate prevedendo, nel caso di inadempienza, il potere di esproprio da parte del Consorzio autonomo del porto. Le aree interessate dalle convenzioni di cui al secondo comma, gia' acquisite al patrimonio del Consorzio autonomo del porto e divenute demaniali ai sensi dell'articolo 16 del testo unico approvato con regio decreto 16 gennaio 1936, n. 801 , sono sdemanializzate e restano assegnate al Consorzio autonomo del porto.