Legge 4 marzo 1982, n. 68 Art. 2
Ai cappellani e all'ispettore dei cappellani non sono applicabili le norme relative alla incompatibilita' ed al cumulo degli impieghi previsti per i pubblici dipendenti.
Ai cappellani e all'ispettore dei cappellani non sono applicabili le norme relative alla incompatibilita' ed al cumulo degli impieghi previsti per i pubblici dipendenti.