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Legge 27 aprile 1982, n. 186 · Legge 27 aprile 1982, n. 186 — Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali

Legge 27 aprile 1982, n. 186 Art. 12Validita' delle deliberazioni e convocazioni

CAPO III CONSIGLIO DI PRESIDENZA

In KraftAmtlicher Text

Per la validita' delle deliberazioni del consiglio di presidenza e' necessaria la presenza di almeno nove componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza e a voto palese; in caso di parita', prevale il voto del presidente. Il consiglio delibera a scrutinio segreto sui provvedimenti riguardanti persone e lo stato giuridico dei magistrati. Delibera altresi' a scrutinio segreto su richiesta di almeno quattro componenti presenti. Il consiglio di presidenza e' convocato dal presidente o, in sua assenza, dal vice presidente, anche su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.