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Legge 27 aprile 1982, n. 186 · Legge 27 aprile 1982, n. 186 — Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali

Legge 27 aprile 1982, n. 186 Art. 17Nomina a primo referendario

CAPO II AMMISSIONE IN SERVIZIO, PROGRESSIONE E RUOLI ORGANICI

In KraftAmtlicher Text

Le qualifiche di consigliere di tribunale amministrativo regionale, di primo referendario e di referendario sono rese cumulative in un'unica dotazione organica. I referendari, al compimento di quattro anni di anzianita' nella qualifica, conseguono la nomina a primo referendario, previo giudizio di non demerito espresso dal consiglio di presidenza e secondo l'ordine di precedenza risultante dal ruolo di anzianita'. Alla nomina si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. La nomina produce effetti giuridici ed economici dal giorno in cui il magistrato ha maturato l'anzianita' prescritta.