Legge 27 aprile 1982, n. 186 Art. 20Posti vacanti
CAPO II AMMISSIONE IN SERVIZIO, PROGRESSIONE E RUOLI ORGANICI
I posti vacanti, che non siano coperti mediante le quote previste dall'articolo 19, possono essere portati in aumento alle altre categorie, previa proposta del consiglio di presidenza, salvo riassorbimento negli anni successivi.