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Legge 27 aprile 1982, n. 186 · Legge 27 aprile 1982, n. 186 — Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali

Legge 27 aprile 1982, n. 186 Art. 25Trasferimento d'ufficio

CAPO III GARANZIE, INCOMPATIBILITA', TRATTAMENTO ECONOMICO

In KraftAmtlicher Text

I trasferimenti d'ufficio possono essere disposti esclusivamente nelle ipotesi e con i criteri stabiliti dalla legge. Qualora un tribunale amministrativo regionale non possa funzionare per mancanza del numero di magistrati necessari a formare il collegio giudicante, il consiglio di presidenza provvede mediante invio in missione, con il loro consenso, di magistrati che prestano servizio presso altro tribunale. In difetto si provvede d'ufficio nell'ambito dei tribunali piu' vicini, seguendo il criterio della minore anzianita' nella qualifica. I magistrati di cui al precedente comma continuano a prestare servizio presso il tribunale di provenienza ed hanno diritto per tutta la durata dell'incarico alla indennita' di missione intera.