Legge 27 aprile 1982, n. 186 Art. 30Trattamento economico
CAPO III GARANZIE, INCOMPATIBILITA', TRATTAMENTO ECONOMICO
Si applicano ai magistrati amministrativi le norme di legge previste per i magistrati ordinari in materia di trattamento economico onnicomprensivo, di prima sistemazione e di trasferimento, nonche' di indennita' di missione.