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Legge 27 aprile 1982, n. 186 · Legge 27 aprile 1982, n. 186 — Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali

Legge 27 aprile 1982, n. 186 Art. 34Decisione del procedimento disciplinare

CAPO IV SORVEGLIANZA E DISCIPLINA

In KraftAmtlicher Text

Il presidente del Consiglio di Stato, trascorso comunque il termine di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, fissa la data della discussione dinanzi al consiglio di presidenza con decreto da notificarsi almeno quaranta giorni prima all'interessato, il quale puo' prendere visione ed estrarre copia degli atti e depositare le sue difese non oltre dieci giorni prima della discussione. Nella seduta fissata per la trattazione, il componente della commissione di cui al secondo comma dell'articolo precedente, piu' anziano nella qualifica, svolge la relazione. Il magistrato inquisito ha per ultimo la parola ed ha facolta' di farsi assistere da altro magistrato. ((10))

--------------- AGGIORNAMENTO (10) La Corte Costituzionale, con sentenza 11 - 27 marzo 2009, n. 87 (in G.U. 1ª s.s. 1/4/2009 n. 13), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del secondo comma, del presente articolo, nella parte in cui esclude che il magistrato amministrativo o contabile, sottoposto a procedimento disciplinare, possa farsi assistere da un avvocato.