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Legge 27 aprile 1982, n. 287 · Legge 27 aprile 1982, n. 287 — Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare ungherese per la definizione di questioni finanziarie e patrimoniali rimaste in sospeso, con scambi di note, firmato a Roma il 26 aprile 1973

Legge 27 aprile 1982, n. 287 Art. 3

In KraftAmtlicher Text

I cittadini italiani ed i loro superstiti i cui diritti in materia pensionistica siano stati colpiti dalle misure ungheresi menzionate nell'articolo I, lettera a), dell'accordo, hanno la facolta' di chiedere all'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la costituzione di una posizione assicurativa in relazione ai periodi di lavoro subordinato compiuto in Ungheria. La costituzione di cui al comma precedente e' operata con le modalita' previste dall' articolo 51, secondo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153 . Il relativo onere di riscatto, ridotto del 50 per cento dall' articolo 2-octies del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30 , convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114 , e' posto a carico dello Stato, che vi fara' fronte con gli stanziamenti previsti dall' articolo 12 della legge 26 gennaio 1980, n. 16 .