Legge 27 aprile 1982, n. 289 Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione sull'inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza, adottata a Ginevra il 13 novembre 1979.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione sull'inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza, adottata a Ginevra il 13 novembre 1979.