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Legge 29 maggio 1982, n. 304 · Legge 29 maggio 1982, n. 304 — Misure per la difesa dell'ordinamento costituzionale

Legge 29 maggio 1982, n. 304 Art. 8

In KraftAmtlicher Text

Liberazione condizionale In deroga alle disposizioni dell' articolo 176 del codice penale , il condannato a pena detentiva per uno o piu' reati per i quali gli sia stata riconosciuta una delle circostanze attenuanti previste dagli articoli 2 e 3, che durante l'esecuzione della pena abbia tenuto un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento, puo' essere ammesso alla liberazione condizionale se ha scontato meta' della pena inflittagli. La disposizione di cui al comma precedente si applica anche se la condanna e' intervenuta prima dell'entrata in vigore della presente legge e il condannato ha tenuto uno dei comportamenti previsti dall'articolo 3. Per la concessione della liberazione condizionale di cui ai precedenti commi e' competente la corte d'appello nel cui distretto e' compreso il giudice che ha pronunciato l'ultima sentenza di condanna.