Legge 29 maggio 1982, n. 308 Art. 25Norme transitorie
Capo III DISPOSIZIONI VARIE E FINALI
Le iniziative di cui agli articoli 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, intraprese dopo la data del 30 giugno 1981, sono ammesse ai benefici previsti dalla presente legge.