Legge 4 giugno 1982, n. 375 Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 9 dell'accordo stesso.
Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 9 dell'accordo stesso.