Legge 4 giugno 1982, n. 375 Art. 4
Le disposizioni dell'articolo 3 non si applicano qualora il fatto sia stato commesso per recare aiuto ad aerei o ad imbarcazioni in pericolo o per salvaguardare la vita umana.
Le disposizioni dell'articolo 3 non si applicano qualora il fatto sia stato commesso per recare aiuto ad aerei o ad imbarcazioni in pericolo o per salvaguardare la vita umana.