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Legge 5 luglio 1982, n. 427 · Legge 5 luglio 1982, n. 427 — Modifiche alla legge 9 febbraio 1979, n. 38, concernente cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo

Legge 5 luglio 1982, n. 427 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

L' articolo 34, n. 4), della legge 9 febbraio 1979, n. 38 , e' sostituito dal seguente: "4) il trattamento previdenziale, assicurativo ed assistenziale, almeno per i casi di malattia, infortunio, morte, nonche' invalidita', vecchiaia e superstiti presso il fondo pensioni lavoratori dipendenti. Tale trattamento deve prevedere l'assicurazione per le malattie - limitatamente alle prestazioni sanitarie - e la stipulazione di un contratto assicurativo per la liquidazione di un equo indennizzo per lesioni di integrita' fisica derivanti da infortuni occorsi o da infermita' contratte durante il servizio; nonche' una indennita' per il caso di morte durante il servizio o per cause di servizio da corrispondere agli aventi diritto seconde le disposizioni di legge o, in mancanza di essi, ad altra persona designata dal volontario".