Legge 15 luglio 1982, n. 446 Art. 2
Nessuna quota-parte territoriale di partenza e' dovuta all'Amministrazione postale italiana. Le quote-parti territoriali di transito spettanti alle Amministrazioni postali austriaca e cecoslovacca nonche' quelle di arrivo spettanti all'Amministrazione postale polacca, previste dagli articoli 46 e 47 dell'accordo concernente i pacchi postali stipulato a Rio de Janeiro nel 1979, reso esecutivo con il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1981, n. 358 , restano a carico dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni italiana.