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Legge 20 luglio 1982, n. 464 · Legge 20 luglio 1982, n. 464 — Nuova disciplina delle entrate derivanti dai servizi resi dall'Amministrazione finanziaria a richiesta e a carico degli enti gestori e organizzatori di concorsi pronostici, manifestazioni a premio e di sorte

Legge 20 luglio 1982, n. 464 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

Per i servizi di vigilanza e controllo effettuati a norma del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581 , e successive modificazioni, sullo svolgimento dei concorsi pronostici Totocalcio, Enalotto e Totip, gli enti che esercitano o gestiscono i concorsi stessi sono tenuti a versare trimestralmente all'entrata del bilancio dello Stato gli importi indicati, per ciascuna unita' di personale e per ciascuna prestazione compiuta, nelle tabelle A e B allegate alla presente legge. ((1))

--------------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 27 ottobre 1997, n. 372 , ha disposto (con l'art. 7, comma 6) che " Gli importi dovuti all'Erario dagli enti che esercitano o gestiscono concorsi pronostici e dagli enti organizzatori di manifestazioni a premio di sorte per i servizi di vigilanza e controllo effettuati dal personale dello Stato, previsti dagli articoli 2 e 3 della legge 20 luglio 1982, n. 464 , sono triplicati.