Legge 7 agosto 1982, n. 516 Art. 3
Il Presidente della Repubblica e' delegato a stabilire che i procedimenti in corso per i reati di cui all'articolo precedente o l'esecuzione della sentenza penale di condanna sono sospesi fino alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione integrativa o dell'istanza di definizione e, se queste sono state presentate, fino a quando l'ufficio finanziario non comunica al giudice, evitando ogni ritardo, gli elementi necessari ai sensi del terzo comma dell'articolo 2, per valutare la sussistenza delle condizioni richieste per l'applicazione dell'amnistia.