Legge 7 agosto 1982, n. 705 Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo europeo sulla trasmissione delle richieste di assistenza giudiziaria gratuita, adottato a Strasburgo il 27 gennaio 1977.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo europeo sulla trasmissione delle richieste di assistenza giudiziaria gratuita, adottato a Strasburgo il 27 gennaio 1977.