Legge 12 agosto 1982, n. 532 Art. 13
Capo I DEI PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI DELLA LIBERTA' PERSONALE E DELLE MISURE DISPOSTE IN LUOGO DELLA CARCERAZIONE PREVENTIVA
Il terzo e il quarto comma dell'articolo 272-bis del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti: "Durante l'istruzione, sull'appello decide in ogni caso, in camera di consiglio, il tribunale competente ai sensi dell'articolo 263-ter. Contro le ordinanze emesse dal tribunale ai sensi del comma precedente puo' essere proposto ricorso per Cassazione".