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Legge 14 agosto 1982, n. 615 · Legge 14 agosto 1982, n. 615 — Norme per la vendita a trattativa privata in favore del comune di Acquedolci (Messina) del compendio espropriato in esecuzione delle leggi 9 luglio 1922, n. 1045, e 21 marzo 1929, n. 473

Legge 14 agosto 1982, n. 615 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

La vendita di cui all'articolo precedente e' subordinata alla condizione che il comune di Acquedolci, nel relativo contratto, si impegni: 1) a sollevare l'Amministrazione del demanio dello Stato da ogni obbligo e responsabilita' relativamente a qualsiasi controversia con gli occupanti del compendio nonche' con terzi; 2) a regolarizzare i rapporti pendenti con i predetti occupanti mediante vendita a loro favore della proprieta' delle aree da ciascuno occupate, previa esibizione, da parte di ciascuno di essi, di certificazione dell'Amministrazione finanziaria dello Stato da cui risulti il soddisfacimento del debito erariale per la pregressa occupazione, entro il termine massimo di cinque anni decorrenti dalla data di approvazione del contratto di vendita stipulato con lo Stato a norma dell'articolo 1, per un prezzo pari a quello corrisposto allo Stato stesso con tale contratto, da determinarsi in misura proporzionale alla superficie di ciascun lotto, e da maggiorarsi, secondo gli indici ISTAT, per la svalutazione monetaria intervenuta tra la data di acquisto da parte del comune e quella di stipula dei singoli contratti di compravendita; 3) a destinare, per la durata di anni venti, a servizi di interesse pubblico e comunale la parte dei detti suoli destinati dal piano regolatore a fini istituzionali del comune medesimo.